venerdì 13 gennaio 2012

Ad uso dei distratti: ecco perché Iachini può rischiare il deferimento

Sono stato accusato dal sito Sampbook.com di aver svolto «una gran bella mossa di marketing» con la nostra richiesta dell'apertura di un provvedimento disciplinare nei confronti del tecnico della Sampdoria. In particolare mi appello «all’articolo 1 del codice di giustizia sportiva. Peccato che l’intervista di Iachini è stata rilasciata non in ambito ufficiale, bensì da un tifoso qualunque, con un telefonino, senza giornalisti e senza microfoni “ufficiali”. Non può neanche essere chiamata intervista perciò non ci si può appellare alla giustizia sportiva». Tutto ciò è smentito dall'articolo 5 (riguardante le dichiarazioni lesive) del Codice di giustizia sportiva che recita: «La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone». L'articolo in questione punisce i seguenti comportamenti: «Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEFA o della FIFA». Ora, il tecnico della Sampdoria era al centro sportivo di Bogliasco e non certo a casa sua o in un luogo soggetto alla tutela della privacy: si trovava dunque in un luogo pubblico.

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